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ABBONAMENTO RAI TV

Marted́ 05 Aprile 2016

Adempimenti per il pagamento del Canone Rai

Come noto a tutti dal prossimo mese di luglio sulle utenze elettriche per uso domestico verrà addebitato il canone RAI per l'anno 2016 nella misura di € 100,00 suddiviso in dieci rate mesili (in caso di bollette bimestrali saranno cinque rate bimestrali).

I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone Rai in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della sua famiglia anagrafica, presentando un’apposita dichiarazione sostitutiva tramite il nuovo modello disponibile  sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Attenzione:
queste dichiarazioni sostitutive hanno validità annuale.

Il nuovo modello può essere utilizzato anche per:

  • segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale.
  • comunicare la non detenzione di un apparecchio tv da parte dell’erede per le abitazioni in cui l’utenza è ancora temporaneamente intestata ad un soggetto deceduto.
  • comunicare la modifica delle condizioni, ad esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, avvenuta successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva.

Attenzione:
la dichiarazione sostitutiva non deve essere presentata dai contribuenti che non sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale. Ad esempio, se nella stessa famiglia anagrafica un soggetto è titolare dell’utenza elettrica e un altro è il titolare dell’abbonamento Rai, il canone è addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica e si procederà alla voltura automatica dell'abbonamento nei confronti del titolare dell’utenza elettrica, senza la necessità di alcun adempimento a carico del vecchio abbonato.

La dichiarazione è presentata sotto  la propria responsabilità e la non veridicità è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).

 

Come

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati.

Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello, unito ad un valido documento di riconoscimento può essere inviato, tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

 

 

Quando

dichiarazione di non detenzione

La dichiarazione sostitutiva per essere esonerati dal pagamento del canone per tutto il 2016 deve essere presentata, con raccomandata senza busta, entro il 30 aprile 2016, oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016.

La dichiarazione sostitutiva presentata, con raccomandata senza busta, dal 1° maggio 2016 al 30 giugno 2016, oppure in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016, ha effetto, invece, per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016, mentre quella presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 avrà effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.

Per gli anni successivi, la dichiarazione  presentata dal 1 luglio dell’anno precedente all’anno di riferimento e fino al 31 gennaio dell’anno successivo  ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento (ad esempio una dichiarazione presentata nel novembre del 2017, avrà effetto per il canone del 2018).

La dichiarazione sostitutiva,  presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione

dichiarazione di addebito su altra utenza

La dichiarazione sostitutiva presentata in qualunque giorno dell'anno ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno di presentazione e non va ripresentata ogni anno.

Attenzione:
in caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa e fino al 31 dicembre del medesimo anno.

 Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti necessari.


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