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NOVITA' PER I CONDOMINI

Marted́ 03 Gennaio 2017

Oggetto: Novità 2017 per i condomini

 

 

Cambiano I termini per il versamento delle ritenute

 

Dal 2017 cambiano le regole in merito al versamento della ritenuta del 4% operata dal condominio sui corrispettivi pagati a terzi. In particolare è stabilito che per le ritenute d’importo NON superiore a 500 euro,  il versamento potrà essere effettuato  in unica soluzione entro il 30 giugno ed il 30 dicembre. Se, invece, d’importo superiore alla predetta soglia, il versamento dovrà avvenire secondo le ordinarie regole, ossia entro il 16 del mese successivo il pagamento del corrispettivo. Nulla cambia, invece, riguardo le altre ritenute.

 

Il condominio come si sa, assume le vesti di sostituto d’imposta verso coloro che eseguono prestazioni verso il condominio stesso (ditta di manutenzione ascensori, ditta pulizia, lavoratori autonomi che forniscono consulenze, ecc.).In particolare, sul corrispettivo dovuto ai predetti soggetti, è operata e versata la ritenuta d’acconto del 4% o del 20% a seconda del soggetto da cui proviene la prestazione.

 

Secondo la regola generale, ad oggi, il versamento della ritenuta (sia 4% sia 20%) va eseguito entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo (esempio, corrispettivo pagato a novembre 2016, il versamento della ritenuta andava fatto entro il 16 dicembre 2016). Resta, in ogni caso, ferma la possibilità di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997.

 

Dal 1° gennaio 2017, in virtù delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2017 (comma36) cambiano le regole in merito al versamento della ritenuta del 4%. Nulla cambia, invece, per quanto riguarda quella del 20%.

In particolare, con riferimento alla ritenuta del 4%, è stabilito che (dal prossimo anno), questa va versata secondo le regole ordinarie (ossia entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo) solo se supera la soglia di 500 euro.

 

Ad ogni modo, le ritenute non versate perché d’importo NON superiore alla predetta soglia di 500 euro, andranno, comunque, versate dal condominio entro il 30 giugno ed entro il 30 dicembre di ogni anno.

 

Nuove regole dal 2017

Misura

Novità

Descrizione

4%

SI

ð  se la ritenuta da versare sul compenso è superiore a 500 euro, il versamento deve avvenire secondo le regole ordinarie (ossia entro il 16 del mese successivo quello di pagamento del corrispettivo);

 

ð  se la ritenuta da versare sul compenso NON supera la soglia di 500 euro, il versamento “può” essere fatto entro il 30 giugno ed entro il 30 dicembre di ogni anno.

 

Restano sempre ferme le possibilità di ravvedimento in entrambi i casi.

 

20%

NO

 

Continuano a valere le regole ordinarie, ossia il versamento è da eseguirsi entro il 16 del mese successivo il pagamento del corrispettivo e ciò indipendentemente dalla soglia della ritenuta operata

 

 

 

Le novità decorrono dal 1° gennaio 2017, ossia per i corrispettivi pagati da tale mese. Questo significa che per la ritenuta del 4% operata sui corrispettivi pagati a dicembre 2016, il versamento va fatto secondo le attuali regole ossia entro il 16 gennaio 2017 indipendentemente dalla soglia della ritenuta operata

 

 

Obbligo di tracciabilità

 

Sempre con un’apposita disposizione contenuta nella manovra di bilancio del 2017, è altresì stabilito che il pagamento dei corrispettivi dovrà essere eseguito dai condomìni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee (da stabilire con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze) a consentire all’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

L’inosservanza di tale obbligo, comporterà l’applicazione del relativo sistema sanzionatorio (comma 1 dell’articolo 11 D.Lgs. n. 417/1997) che prevede una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro

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