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NUOVI ADEMPIMENTI 2017

Martedì 10 Gennaio 2017

Oggetto: Nuovi adempimenti ed obblighi per le imprese

 

 

L’articolo 4, D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/16, con una serie di disposizioni che si pongono l’obiettivo di recupero dell’evasione, rimodulano in modo significativo gli adempimenti Iva a partire dalle operazioni effettuate e ricevute dal 1° gennaio 2017.

 

La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Con la riscrittura dell’articolo 21, D.L. 78/2010 viene di fatto sostituito l’attuale adempimento dello “Spesometro” (che dovrà essere presentato per l’ultima volta con riferimento alle operazioni dell’anno 2016) con una comunicazione telematica dei dati relative alle fatture emesse, ricevute e registrate nel trimestre di riferimento.

 

Dal 1° gennaio 2017

Trimestre di riferimento

Scadenza comunicazione

1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)

31 maggio (*)

2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)

16 settembre (*)

3° trimestre (luglio/agosto/settembre)

30 novembre

4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre)

28 febbraio

(*) Per agevolare l’avvio del nuovo adempimento il decreto prevede – in fase di prima applicazione - che la comunicazione relativa al primo semestre venga effettuata entro la scadenza del 25 luglio 2017.

 

Risulta evidente che per poter adempiere a tale obbligo è indispensabile ricevere le fatture nei termini al fine di consentirci la loro contabilizzazione e verifica.

Dal punto di vista soggettivo, viene previsto uno specifico esonero per i piccoli agricoltori con ridotto volume d’affari (quelli del comma 6, articolo 34, D.P.R. 633/1972), ma solo se situati nelle zone montane di cui articolo 9, D.P.R. 601/1973. Quindi, detti soggetti, quando non operano in queste zone, pur essendo esonerati dagli obblighi Iva, dovranno comunque inviare i dati.

 

Risulta quindi chiaro che tale obbligo riguarda tutti i soggetti (anche i minimi, forfettari e quelli senza iva)

 

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

Accanto all’obbligo di trasmissione telematica di cui sopra, il D.L. 193/2016 introduce l’ulteriore obbligo di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini Iva.

Tale nuovo adempimento, previsto dal nuovo articolo 21-bis inserito nel D.L. 78/2010, dovrà seguire la periodicità trimestrale con le medesime scadenze previste per la comunicazione di cui al precedente articolo 21.

In proposito il Decreto 193/2016 precisa che la comunicazione va presentata anche nell’ipotesi di liquidazioni con eccedenza a credito.

Sul versante degli esoneri, la norma prevede l’esclusione da questo adempimento per coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o alla effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Si tratta, nello specifico, di tutti quei soggetti, spesso di ridotte dimensioni che fruiscono di regimi particolari o di soggetti che in ragione della tipologia di operazione effettuata godono di semplificazioni sotto il profilo degli adempimenti Iva. A titolo esemplificativo si ricordano:

-          i contribuenti in regime dei “minimi”;

-          i contribuenti in regime “forfettario”;

-          i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991;

-          i soggetti in dispensa da adempimenti ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972;

-          i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti;

-          i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi del comma 6, articolo 34, D.P.R. 633/1972;

-          i soggetti che esercitano attività di intrattenimento e che assolvono l’Iva forfettariamente ai sensi del comma 6, articolo 74, D.P.R. 633/1972.

Sanzioni 

Il D.L. 193/2016 apporta modifiche all’articolo 11, D.Lgs. 471/1997 al fine di prevedere specifiche sanzioni in relazione ai due adempimenti in precedenza esaminati.

In particolare:

-          viene inserito un nuovo comma 2-bis con riferimento alle violazioni che riguardano l’adempimento di cui all’articolo 21, D.L. 78/2010 e relativo all’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate;

-          viene aggiunto un nuovo comma 2-ter con riferimento alle violazioni che riguardano l’adempimento di cui all’articolo 21-bis, D.L. 78/2010 e relativo all’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

Di seguito si riportano le sanzioni previste in forma di rappresentazione schematica.

Adempimento

Violazione

Sanzioni

Comunicazione

Aticolo 21, D.L. 78/2010

(dati fatture)

Omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute

2 euro per fattura

(limite max 1.000 euro per ciascun trimestre)

Trasmissione tardiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza

1 euro per fattura

(limite max 500 euro per ciascun trimestre)

Trasmissione correttiva della comunicazione entro 15.gg dalla scadenza

Comunicazione

Articolo 21-bis, D.L. 78/2010

(dati liquidazioni periodiche)

Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche

Da 500 euro a 2.000 euro

Trasmissione tardiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza

Da 250 euro a 1.000 euro

Trasmissione correttiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

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