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ABOLIZIONE SCHEDA CARBURANTI

Marted́ 06 Febbraio 2018

ABOLITA LA SCHEDA CARBURANTE, ACQUISTI DI CARBURANTE SOLO ATTRAVERSO MEZZI DI PAGAMENTO ELETTRONICI

 

 

Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), dal prossimo 1° luglio 2018 viene abolita la cosiddetta “scheda carburante” quale strumento mediante il quale certificare gli acquisti di carburante per autotrazione.

A partire dalla stessa data, infatti, è fatto obbligo agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione di certificare i predetti rifornimenti mediante emissione di fattura elettronica.

Con l’introduzione del comma 1-bis all’articolo 164, Tuir nonché con l’integrazione della lettera d), comma 1 dell’articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972 viene di fatto previsto, rispettivamente:

-            ai fini della deducibilità del costo,

-            ai fini della detraibilità dell’Iva,

che gli acquisti di carburante devono essere effettuati esclusivamente attraverso metodologie tracciate ovvero solo tramite pagamento con carte di credito o di debito o carte prepagate.

Ai fini della deduzione/detrazione del costo/imposta è infatti necessario che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da parte di soggetti passivi Iva siano documentati da fattura elettronica. All’atto dell’acquisto il gestore dell’impianto provvederà all’invio della relativa fattura elettronica all’Amministrazione finanziaria attraverso il sistema di interscambio (Sdi) e questo permetterà, in capo al fruitore del carburante di dedurne il costo e l’Iva versata.

L’abrogazione della scheda carburante, quindi, avrà i suoi effetti sia in termini di imposte dirette che di Iva con la conseguenza che il mancato rispetto del pagamento tracciabile comporterà l’impossibilità di emissione della fattura elettronica, l’indeducibilità del costo e l’indetraibilità dell’imposta.

 

 

 


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