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FATTURAZIONE ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Marted́ 02 Settembre 2014

La Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione

 

            Le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione dovranno essere emesse obbligatoriamente in modalità elettronica pena il mancato pagamento delle stesse con le seguenti tempistiche:

Dal 06 giugno 2014

Dal 31/03/2015

Ministeri

Regioni

Agenzie Fiscali

Province

Enti Nazionali di Previdenza

Comuni

Enti a questi collegati come ad esempio:

-       Scuole Statali

-       Tribunali

-       Caserme della Polizia e/o dei Carabinieri

Asl

 

Attenzione in alcuni casi l’obbligo è anticipato. Ad esempio la Regione Lazio ha deliberato l’utilizzo della fatturazione elettronica dal 01/07/2014.

I clienti devono quindi attivarsi per consentire la predisposizione, l’invio e la conservazione delle fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione.

Si sottolinea l’esigenza della CONSERVAZIONE delle fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione. Le procedure gratuite messe a disposizione sul sito della PA consentono (purtroppo anche in modo non agevole) la predisposizione e l’invio della fattura, ma non la sua conservazione che dovrebbe essere eseguita in modo autonomo dotandosi appunto degli opportuni strumenti informatici.

Conservazione sostitutiva a norma

La conservazione elettronica a norma non è una banale archiviazione della fattura nel PC, ma la c.d. conservazione sostitutiva disciplinata dal D.M. 17 giugno 2014 che ha recentemente sostituito (con effetto dal 27 giugno 2014)23 il precedente D.M. 23 dicembre 2004.

I documenti informatici a rilevanza fiscale il cui processo di conservazione termina con l’apposizione (sul pacchetto di archiviazione) di un riferimento temporale opponibile a terzi, vanno conservati nel rispetto delle norme del codice civile (quindi per 10 anni) rispettando i formati previsti dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013 scelti dal responsabile della conservazione che ne motiva la scelta nel manuale di conservazione. Come in passato devono essere consentite funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o associazioni logiche di quest’ultime. La conservazione sostitutiva (con la conseguente eliminazione del cartaceo) richiede quindi investimenti tecnologici (sw e hd), organizzativi e umani. Investimenti che, soprattutto in questo periodo economico, non sono facilmente affrontabili da tutti i contribuenti o i professionisti che li assistono. Ci si augura, pertanto, che gli organi competenti, così come sollecitato da alcune associazioni di categoria, vogliano ripensare (eliminandolo) all’obbligo di conservazione della fattura elettronica in capo ai fornitori della P.A. (può rimanere invece, non da fastidio a nessuno, l’obbligo per la P.A.).

Purtroppo fino a quando non verrà approvata tale modifica l’obbligo esiste e deve essere rispettato.

I software a pagamento e le soluzioni in outsourcing

Non ci resta che affidarsi alle offerte a pagamento delle varie software house presenti nel mercato. Soluzioni che offrono dal servizio di fatturazione e trasmissione con firma digitale a quello di conservazione sostitutiva a norma (principale nodo critico dell’operazione) a prezzi, in alcuni casi, anche veramente popolari.

La proposta dello Studio

Dopo un’analisi delle varie offerte si propone di aderire all’offerta proposta da Seap Italia (società del gruppo Readytec) che ha elaborato un listino con costi annuali contenuti e soprattutto dotata di un valido supporto per l’assistenza, soprattutto nella fase iniziale.

Nella Bacheca del nostro sito (www.studiotora.it) nella sua area riservata accessibile tramite autenticazione è disponibile il listino e le caratteristiche del servizio offerto. Potete in ogni caso rivolgerVi all’agente di zona signor ZINNANTI Bino (tel. 347 7547175 b.zinnanti@readytec.it)

Numerazione sezionale delle fatture

L’obbligatorietà della fatturazione elettronica nei rapporti con la P.A. implica l’obbligo di procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture emesse in formato elettronico. Nei casi in cui il cedente/prestatore intenda adottare la conservazione elettronica solo per le citate fatture, è consentita la conservazione, con le modalità tradizionali, di quelle consegnate/spedite in formato analogico; a tal fine, sulla base dei vecchi chiarimenti di prassi (Circolare n.36/E/06, Risoluzione n.161/E/07, Risoluzione n.267/E/07) è necessaria l’adozione di una separata numerazione sezionale soprattutto, aggiungiamo, quando il contribuente valuta di avvalersi di servizi in outsourcing solo per la fatturazione P.A.

 

            Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti necessari.

 

Marino 2 settembre ’14

 

 

                                                                       Rag. Roberto TORA

 


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